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CONVENZIONE ASSICURATIVA INFORTUNI
PER CONTO E A FAVORE DEI TESSERATI
AL SETTORE SPORTIVO DI FEDERITALIA
Tra Federitalia in seguito denominato Contraente o Ente e la CHARTIS EUROPE S.A. , in seguito denominata Impresa o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione Infortuni a favore dei Tesserati al Settore Sportivo di Federitalia.
Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato " REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L' ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEI TESSERATI AL SETTORE SPORTIVO DI FEDERITALIA".
Tale regolamento, forma parte integrante della presente Convenzione.
Art. l. Titoli che danno diritto all'assicurazione
Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è, senza distinzione di attività praticata, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, la Tessera numerata.
Le tessere verranno rilasciate a cura Di Federitalia e dei suoi organi periferici (Comitati regionali e provinciali, territoriali, etc.), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
Per Federitalia costituisce titolo il presente contratto.
Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1, con inizio dalle ore 24.00 del 31 agosto 2011 e termina alle ore 24.00 del 31 agosto 2012.
Art. 3. Obblighi dell’ Ente
L‟ Ente si impegna a comunicare all‟Impresa tutte le modifiche delle normative riguardanti l‟Ente e ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l‟Impresa la facoltà di recedere dall' accordo.
Art. 4. Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell ' Assicurato alla Sede di Federitalia Viale delle Provincie, 116 -
Art. 5. Foro competente-
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l' arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l' osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.
Art. 6 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Assiteca S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con l‟Impresa Assicuratrice..
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PERL' ASSICURAZIONE
INFORTUNI A FAVORE DEI TESSERATI AL SETTORE SPORTIVO DI FEDERITALIA
DEFINIZIONI
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Associato
Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.
Beneficiario
L' Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell' Assicurato.
Day Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Indennizzo
La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità temporanea
Temporanea incapacità fisica dell' Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Trattamento chirurgico
Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.
Istituto di cura
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
Ricovero
Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purchè certificata da cartella clinica.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all' Assicuratore.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Tesserato
Ogni singolo soggetto iscritto o aderente al Settore Sportivo di Federitalia.
Massimale
L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.
Scoperto
L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell' Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali Federitalia abbia ufficialmente aderito.
Art. 2. Nuovi Tesserati
La Contraente e l‟Impresa prendono atto e convengono che i premi relativi a ciascun tesserato sono da considerarsi su base annua anche se l‟iscrizione a Federitalia risulti successiva alla data di inizio annuale della Convenzione.
L‟Impresa rende noto di essere a conoscenza che la campagna di tesseramento potrà avvenire tanto su base anno solare (dal 31/12 al 31/12 anno successivo) che per annualità sportiva (31/08 – 31/08 anno successivo). Pertanto, in caso di sinistro , la validità della copertura assicurativa sarà subordinata, indipendentemente dal tipo di tesseramento (anno solare -
Art. 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).
L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all' Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L 'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della precedente Sezione, e cessa alle ore 24,00 del giorno di scadenza del titolo anzidetto.
I premi devono essere pagati all'Assicuratore per il tramite del Broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l' assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31 agosto 2011 , ferme restando le scadenze convenute indicate ai commi successivi che verranno pagate dal Contraente alla Assiteca S.p.A.
Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di regolamento, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, l‟Impresa esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l' eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.
L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi di Legge dello Statuto e dei Regolamenti dell’ ENTE, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dall’ENTE stesso, e concerne esclusivamente l'attività autorizzata e controllata dalla organizzazione dell’ENTE.
Art. 5. Modifiche dell' Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6. Estensione territoriale
L 'assicurazione vale per il Mondo intero. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Art. 7. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Ari. 8. Altre assicurazioni
L 'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all' Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Art. 9. Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 10. Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell' Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. l. Soggetti Assicurati
L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati al Settore Sportivo di Federitalia quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
Soci/Atleti, Presidenti, dirigenti, funzionari, impiegati, allenatori, istruttori, giudici e/o ufficiali di gara, cronometristi.
Art. 2. Limiti di età
L‟assicurazione viene prestata senza limiti di età.
Art. 3. Oggetto del rischio
L 'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano:
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L‟Assicurazione , nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che l‟Assicurato subisca nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente , a titolo esemplificativo e non limitativo :
in occasione di assemblee, riunioni organizzative, gare, concorsi, manifestazioni,allenamenti, riunioni, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi di Federitalia e/o per il funzionamento dei suoi organi,
in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/oorganizzate sotto l'egida di Federitalia, gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento , durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida di Federitalia per tutte le attività e discipline riconosciute.
durante l'espletamento del mandato sportivo, anche in occasione di gare, concorsi e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l' egida di Federitalia .
Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l‟infortunio durante:
a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro sino al luogo di svolgimento delle attività assicurate, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività oggetto dell‟assicurazione .
b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività oggetto dell‟assicurazione e viceversa . Per l'identificazione delle persone danneggiate faranno fede i referti della Contraente ed, in subordine, le convocazioni societarie. In tal caso la denuncia di sinistro dovrà riportare la firma del Dirigente accompagnatore indicato nel predetto referto o convocazione. In questo caso la garanzia esplicherà il proprio effetto anche per il tragitto da casa o luogo di lavoro sino al punto di raduno e viceversa entro i limiti previsti dal precedente punto a);
c) il rischio in itinere sarà operante semprechè alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro.
Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate da Federitalia o dalle sue Strutture Periferiche competenti.
Art. 4. Equiparazione ad infortunio -
a. Sono equiparati ad infortunio le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l' evento traumatico;
b. determinati da lesioni da sforzo e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari, distaccamento retina.
La garanzia è estesa anche agli infortuni:
c. sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti).
d. causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;
e. derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 5. Esclusioni
L' assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
a. uso e guida di natanti, mezzi di locomozione subacquea;
b. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
c. guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art.11 ;
d. azioni delittuose dell' assicurato;
e. movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
f. guerra e insurrezione , salvo per i primi 14 giorni qualora l‟assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all‟estero in un paese sino ad allora in pace; ;
g. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h. da detenzione od impiego di esplosivi.
i. da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
j. da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
Sono esclusi dall‟assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:
k. Speleologia -
l.
m. paracadutismo in tutte le sue forme -
n.
o. sport ed attività equestri in genere ( con la sola eccezione delle lezioni impartite presso scuole di equitazione affiliate all‟Ente )
Art. 6. Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti ai momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Art. 7. Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, invalidità permanente, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 8. Rinuncia alla rivalsa
L' Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 9. Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizzofrenia, sindromi organiche -
L' assicurazione cessa con il manifestarsi dì una delle predette condizioni.
Art.10 Criteri di indennizzabilità
L‟Impresa corrisponde l‟indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell‟infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all‟infortunio stesso; pertanto, l‟influenza che l‟infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all‟esito delle lesioni prodotte dall‟infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Art. 11. Rischio volo
La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l' Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.
La garanzia vale dal momento in cui l' Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.
Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:
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In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente.
Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
La garanzia inizia dal momento in cui l‟assicurato sale a bordo dell‟aeromobile e cessa al momento in cui scende.
Art. 12. Prestazioni
A. Caso Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l' Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.
L 'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l' Assicurato muore, l' Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l' indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.
Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l' Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell' istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 Cod. Civ. . Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l‟Assicurato potrà far valere i propri diritti per l‟invalidità permanente eventualmente subita.
B. Caso Invalidità Permanente
L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente Convenzione. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l‟indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall‟infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall‟art. 10.
Precisazioni:
o Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
o Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
o Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
o Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato)
o Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno ne una duplicazione ne una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
o Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
o I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-
non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
o Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
o Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.
o Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
o Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
o Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-
In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-
L' indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
o Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi ( esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Franchigia
Non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al la percentuale di franchigia identificata per ciascuna categoria nell'ambito della tabella di cui alla sezione "Somme assicurate"
Per invalidità permanente superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola parte eccedente.
Invalidità permanente – anticipo indennizzo
Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, l‟Impresa – quando richiesta -
C.
In caso di Infortunio indennizzabile, l‟Impresa rimborsa, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente sostenute per:
1. Prestazioni sanitarie relative al ricovero, ad intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-
a)
b) onorari dei medici, assistenza medica, infermieristica, cure, medicinali, ed esami diagnostici ;
c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.
2. prestazioni sanitarie sostenute nei 120 giorni successivi al ricovero o all‟intervento chirurgico o all‟infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:
a) Accertamenti diagnostici, gli onorari per prestazioni mediche e/o Specialistiche,
infermieristiche ;
b) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell‟Assicurato;
c) Cure dentarie, rese necessarie dall‟infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l‟infortunio stesso, sempre che l‟evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.
d) Trattamenti fisioterapici , rieducativi e cure riabilitative, sempre che prescritte dal medico curante dell‟Assicurato;
Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.
La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.
Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l‟applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 per evento.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di
€ 500,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.
Qualora l‟Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell‟Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.
Art. 13. Estensioni speciali
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell‟Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all‟estero, l‟Impresa, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell‟infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall‟Assicurato in caso di infortunio occorso all‟estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro € 5.000,00
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Nel caso di nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all‟assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 5.000,00 .
Avvelenamenti
Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di
€ 5.000,00 .
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Nel di ricovero dell‟assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 5.000,00 .
Danno estetico
Si conviene che l‟Impresa rimborserà fino ad massimo di € 5.000,00 ., le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 16 anni .
Art. 14. Controversie sulla natura degli infortuni
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull‟applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest‟ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell‟Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico, a scelta dell‟Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell‟Assicurato stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E‟ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l‟opportunità, l‟accertamento definitivo dell‟invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull‟indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d‟ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 15. Denuncia degli infortuni obblighi relativi
La denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atte ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto utilizzando i modelli di “Denuncia Infortunio “ predisposti dall‟Ente ed inviata alla Sede di Federitalia Viale delle Provincie, 116 -
La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l' identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente ( clinica, casa di cura etc. ).
L 'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro per un valore equivalente.
L' Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici dell „assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l' Assicurato stesso.
Art. 16. Denuncia della morte e obblighi relativi
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità , deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Sede di Federitalia Viale delle Provincie, 116 -
Art.17. Limite di indennizzo per singolo evento
In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente garanzia infortuni non potranno superare l'importo di Euro 5.000.000,00.
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.
Art. 18 -
L„Impresa s‟impegna a fornire mensilmente al Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell‟importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell‟importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
SEZIONE
S0MME ASSICURATE 2011 -
Garanzie Massimali
Morte Euro 80.000,00
Invalidità Permanente Euro 80.000,00 -
franchigia Assoluta 5%
Rimborso spese Mediche € 500,00
Scoperto 10% con un minimo di € 50,00