COPIA CONFORME
ALLEGATO “B” ALL’ATTO N.5582 SERIE 1T DI REP. N.53358 DI RACC.9981
TITOLO I –
ARTICOLO 1 –
L’Associazione Nazionale FEDERITALIA (Associazione Italiana per l’Assistenza, Sport e Tempo Libero), codice fiscale 96162490583, con sede legale in Roma, da qui in avanti detta FEDERITALIA , è costituita ai sensi delle vigenti norme di legge.
FEDERITALIA è Ente Nazionale con finalità assistenziale, riconosciuto dal Ministero dell’Interno con decreto del 31 luglio 2006, n.557.
FEDERITALIA è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, con decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2013, n.187, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e successive modificazioni e del Regolamento approvato con D.M. 14 novembre 2001, n.471.
FEDERITALIA è Ente accreditato presso il Ministero della Salute, n.6432.
FEDERITALIA è Ente Nazionale di Promozione Sportiva, con facoltà di richiedere il riconoscimento sportivo al CONI. Pertanto, FEDERITALIA redige il presente Statuto in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.15/2004, che integra e modifica il D.Lgs. n.242/1999, nonché nel rispetto degli art. 6, comma 4, lett. b) –
FEDERITALIA è una Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l’organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all’arricchimento della persona umana; FEDERITALIA persegue inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.
FEDERITALIA è retta da norme (statutarie e regolamentari) ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Le funzioni della FEDERITALIA , in ambito sportivo, sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.
FEDERITALIA sostiene l’idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini integrando persone abili e diversamente abili, realizzando così i diritti dell’uomo previsti nella legislazione nazionale ed internazionale, sulla base dei valori di sussidiarietà intesi come condivisione delle responsabilità di promozione sociale e del terzo settore. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
FEDERITALIA può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all’Estero.
La denominazione Associazione Italiana per l’Assistenza, Sport e Tempo Libero, FEDERITALIA o FederItalia o Federitalia (o in altro modo scritto) e il segno distintivo sono tutelati dall’ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 2569 del codice civile.
Il marchio FEDERITALIA regolarmente registrato è di esclusiva proprietà della Associazione Italiana per l’Assistenza, Sport e Tempo Libero (FEDERITALIA).
La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza del Consiglio Nazionale.
I Comitati assumeranno rispettivamente, la denominazione di ” FEDERITALIA Comitato Regionale”, seguita dall’indicazione della regione di riferimento e ” FEDERITALIA Comitato Territoriale”, seguita dall’indicazione del nome della località.
Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi della FEDERITALIA per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati e/o tesserati dovrà essere espressamente autorizzato dal Consiglio Nazionale.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto disposto dall’apposito Regolamento che disciplina la concessione e la revoca della denominazione.
L’utilizzazione della denominazione FEDERITALIA da parte dei soci collettivi affiliati sarà disciplinata dal Regolamento.
La FEDERITALIA ha sede legale in Roma. La durata della stessa è stabilita a tempo indeterminato.
ARTICOLO 2 –
FEDERITALIA per il perseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1:
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ARTICOLO 3 –
FEDERITALIA, stabilisce, con Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l’organizzazione delle varie attività.
ARTICOLO 4 –
1-
2-
a) elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l’eleggibilità ad ogni socio;
b) approvazione dei bilanci sociali, dei rendiconti e dei preventivi delle attività sociali;
Deve inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento dell’organismo di base, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o destinato a finalità di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ARTICOLO 5 –
Possono fare parte della FEDERITALIA:
1-
a) siano in possesso della cittadinanza di uno Stato;
b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, pene detentive superiori ad un anno, pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Sono soci tesserati della FEDERITALIA:
a) gli iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;
b) gli iscritti tesserati praticanti l’attività sportiva, i dirigenti, i tecnici ed altre figure similari di operatori sportivi che abbiano con l’associazione affiliata o direttamente con FEDERITALIA un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.460/1997;
c) i Componenti gli Organi Nazionali e delle strutture periferiche della FEDERITALIA.
Sono soci Affiliati alla FEDERITALIA:
a) tutti gli organismi di base regolarmente affiliati.
ARTICOLO 6 –
L’affiliazione alla FEDERITALIA dell’organismo di base è deliberata dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e dai relativi regolamenti. L’affiliazione ha validità annuale e deve essere rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti. Il tesseramento è effettuato dall’organismo di base e trasmesso alla FEDERITALIA secondo le norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all’estero, ed ha validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi della FEDERITALIA e di tutte le sue strutture territoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità di acquisizione da parte dei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dal Consiglio Nazionale. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile, neppure in caso di morte dell’associato. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.
ARTICOLO 7 –
Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell’esperienza sportiva ad ogni livello, delle attività fisico sportive e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo nonché culturali, di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di cui all’art. 1 dello Statuto della FEDERITALIA. Gli organismi di base affiliati sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.
ARTICOLO 8 –
Hanno diritto di voto:
a) i soci iscritti tesserati, in regola con le quote sociali ed in possesso della maggiore età, nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale e delle Associazioni in genere di appartenenza;
b) gli organismi di base in regola con le quote di affiliazione nelle rispettive Assemblee Regionali e Provinciali secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.
In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo.
I Soci tesserati:
a) possono ricoprire liberamente cariche sociali nella FEDERITALIA, se in possesso dei requisiti prescritti;
b) possono presentare nuovi soci;
c) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;
d) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;
e) hanno l’obbligo di osservare lo Statuto della FEDERITALIA e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali; quelli tesserati alle associazioni e società sportive dilettantistiche devono osservare inoltre il codice di comportamento sportivo approvato dal C.O.N.I.;
f) hanno l’obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.
I soci affiliati e tesserati hanno l’obbligo di accettare implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti della FEDERITALIA in ogni loro parte ed effetto. I provvedimenti adottati dagli organi dell’Ente hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati alla FEDERITALIA.
ARTICOLO 9 –
La perdita della qualità di socio affiliato si ha:
per recesso o scioglimento volontario dell’organismo di base affiliato;
per totale inattività durante l’intero ultimo anno sociale;
per mancato rinnovo dell’affiliazione;
per radiazione comminata dagli organi disciplinari;
per revoca dell’affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FEDERITALIA ed agli altri affiliati; i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all’adempimento del saldo di quanto dovuto.
La perdita della qualifica di socio tesserato si ha:
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TITOLO II –
CAPO I –
ARTICOLO 10 –
Sono organi nazionali della FEDERITALIA:
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ARTICOLO 11 –
L’Assemblea Nazionale é il massimo organo deliberante della FEDERITALIA e le sue deliberazioni sono sovrane.
Ad essa compete di:
a) esprimere la volontà dell’Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art.1;
b) fissare gli orientamenti programmatici dell’attività quadriennale dell’Ente;
c) deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;
d) eleggere il Presidente Nazionale della FEDERITALIA;
e) eleggere il Consiglio Nazionale;
f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) eleggere la Commissione Nazionale Giudicante;
h) eleggere la Commissione Nazionale di Appello;
i) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo.
ARTICOLO 12 –
L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria elettiva o non elettiva e straordinaria.
L’Assemblea Nazionale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee Regionali. In caso di assenza del Delegato Effettivo questo può essere sostituito dal Delegato Supplente.
L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce ogni 4 anni e cioè nell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, l’Assemblea é indetta dal Consiglio Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale.
L’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva si riunisce annualmente entro il 30 di aprile per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo ed ha la medesima composizione dell’Assemblea Nazionale elettiva.
Non possono partecipare all’Assemblea i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia.
In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto all’Assemblea si avrà la decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale. Il bilancio di previsione ed il rendiconto economico consuntivo devono essere presentati al C.O.N.I. nei termini dallo stesso previsti.
L’Assemblea Nazionale straordinaria é convocata oltre ai casi statutariamente previsti, quando richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata entro i 30 giorni successivi e celebrarsi entro i successivi 60 giorni. L’Assemblea Nazionale straordinaria è formata dai Delegati Eletti Effettivi o, in caso di assenza, dai Supplenti.
All’Assemblea Nazionale partecipano senza diritto di voto:
il Presidente della FEDERITALIA, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali, il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Componenti dei Collegi degli Organi di Giustizia, il Procuratore Nazionale, i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici, i Coordinatori della FEDERITALIA all’Estero. I membri del Consiglio Nazionale non possono essere eletti Delegati all’Assemblea Nazionale.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data di svolgimento deve essere inviato, almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-
L’Assemblea Nazionale sia in seduta ordinaria che straordinaria é validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati Effettivi o Supplenti pari almeno alla metà del totale dei delegati effettivi eletti nelle Assemblee Regionali;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
L’Assemblea Nazionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.
Salvo i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza l’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Le proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate dal Consiglio Nazionale o dal 50% più 1 dei soci affiliati. In tal caso l’Assemblea Straordinaria deve essere convocata con all’ordine del giorno le modifiche proposte entro 30 giorni dalla richiesta e deve celebrarsi nei successivi 60 giorni.
Per l’approvazione di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Lo Statuto della FEDERITALIA e le modifiche devono essere approvati ai fini sportivi dagli organi competenti del C.O.N.I.
ARTICOLO 13 –
L’Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della stessa, i quali:
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Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva dell’Assemblea.
ARTICOLO 14 –
La Commissione Verifica Poteri è preposta:
a) all’accertamento dei poteri rappresentativi e del diritto al voto dei singoli Delegati Effettivi o Supplenti;
b) al rilascio delle credenziali abilitative alla partecipazione delle operazioni di voto.
Essa è composta da 3 membri eletti dal Consiglio Nazionale ed inizia i suoi lavori prima della data di convocazione dell’Assemblea, nominando al suo interno un Presidente.
Il verbale delle operazioni, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, deve essere trasmesso all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di voto e verrà allegato agli atti dell’Assemblea Nazionale.
Le contestazioni relative all’operato della Commissione verranno risolte dall’Assemblea su formale richiesta degli interessati che dovrà essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un’ora dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del verbale presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
La Commissione Elettorale e di Scrutinio é preposta alla regolamentazione dello svolgimento di tutte le operazioni di voto disposte dal Presidente dell’Assemblea o dall’Assemblea stessa.
Di concerto, pertanto, con il Segretario dell’Assemblea costituisce il seggio elettorale e provvede a quanto necessario al suo corretto funzionamento.
Essa é composta di 3 membri eletti dall’Assemblea e nomina al suo interno un Presidente.
Il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, verrà allegato agli atti dell’Assemblea Nazionale.
Quando l’Assemblea Nazionale è convocata in seduta elettiva la carica di componente della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale e di Scrutinio è incompatibile con quella di candidato a cariche elettive.
ARTICOLO 15 –
I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica.
Il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti della Commissione Nazionale Giudicante e i Componenti della Commissione Nazionale di Appello, sono eletti dall’Assemblea con cinque distinte votazioni a scrutinio segreto.
Le candidature per tutte le cariche eleggibili dall’Assemblea Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea e di esse, il Presidente dell’Assemblea dà comunicazione all’Assemblea medesima non appena insediata.
In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari al numero dei componenti dell’Organo costituendo.
Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e quelle concernenti candidati che abbiano formalmente rinunciato alla candidatura, sono da considerarsi come non apposte.
Vengono dichiarati eletti alle cariche di Componente del Consiglio Nazionale, di Presidente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di Componente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di componente dei Collegi degli Organi di Giustizia i candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti. Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente Nazionale il candidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti assembleari validi.
Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti, in seconda votazione viene dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
Il verbale dell’Assemblea, contenente la descrizione delle attività assembleari svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa, e controfirmato dal Segretario Nazionale della FEDERITALIA. Il Segretario provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali dell’Assemblea, depositato presso la Segreteria Nazionale dell’Ente, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Segretario Nazionale stesso. Esso é, a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci aventi diritto a voto.
ARTICOLO 16 –
Il Consiglio Nazionale é composto:
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Il Consiglio Nazionale dirige ed amministra l’attività della FEDERITALIA, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’Assemblea Nazionale e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.
In caso di decadenza o cessazione dalla carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. Qualora non sia possibile, si provvede all’elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva. I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.
Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall’evento, un’assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.
In particolare al Consiglio Nazionale compete:
a) l’attuazione delle linee programmatiche della FEDERITALIA così come determinate dall’Assemblea Nazionale;
b) l’individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;
c) la responsabilità della gestione ordinaria e dell’attività della FEDERITALIA nel suo complesso;
d) l’attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle delibere dell’Assemblea Nazionale;
e) l’accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del tesseramento degli organismi di base ed il conferimento, su delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., del riconoscimento ai fini sportivi alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regola con le norme di legge e l’approvazione degli Statuti delle medesime;
f) l’amministrazione dei fondi e l’approvazione del rendiconto economico di previsione e le relative variazioni;
g) la predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso all’Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva per l’esame e la conseguente approvazione;
h) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni in ordine ai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;
i) la fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionali e Provinciali;
j) la nomina dei Coordinatori della FEDERITALIA all’Estero;
k) la concessione dell’indulto e dell’amnistia;
l) lo scioglimento, per gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni all’ordinamento sportivo ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave carenza di funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 180 giorni. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio il Consiglio può prolungare il termine di commissariamento di ulteriori 180 giorni;
m) la nomina del Segretario Nazionale;
n) l’elezione nel suo seno di uno o più Vice Presidenti Nazionali, il più anziano è nominato Vice Presidente Vicario Nazionale;
o) la nomina del Procuratore Nazionale;
p) la emanazione e la modifica dei Regolamenti della FEDERITALIA;
q) l’attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o interdisciplinari;
r) l’approvazione dei programmi particolareggiati dell’attività dell’Ente e dei Regolamenti Tecnici dei vari settori;
s) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie cariche sociali;
t) la determinazione dell’organico degli Uffici Centrali;
u) la nomina e la revoca del Direttore Responsabile del Periodico e del Sito internet Ufficiale dell’Ente;
v) la vigilanza sull’osservanza dello Statuto e delle norme dell’Ente;
w) l’autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con associazioni ed organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
x) la nomina su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio nei casi previsti;
y) l’elezione della Commissione Verifica Poteri;
z) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale in via d’urgenza.
ARTICOLO 17 –
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono convocate per iscritto dal Presidente Nazionale, che lo presiede e ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
L’avviso contenente le dette indicazioni é inviato agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-
Le riunioni straordinarie del Consiglio Nazionale possono essere richieste dai due terzi dei suoi componenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza e per una data da fissarsi non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione stessa.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le attività del Consiglio Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale. Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Nazionale, il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Nazionale.
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
ARTICOLO 18 –
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della FEDERITALIA verso i terzi ed in eventuali giudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all’ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Vicario Nazionale.
Egli inoltre:
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ARTICOLO 19 –
Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno uno o più Vice Presidenti Nazionali.
I Vice Presidenti Nazionali collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario che deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere celebrata nei successivi 60 giorni.
Il Presidente può delegare ad ogni Vice Presidente compiti e funzioni specifiche.
Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti ed il Segretario Nazionale costituendo così l’Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per il Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 20 –
Il Segretario Nazionale:
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Il personale dell’ente dipende gerarchicamente dal Segretario Nazionale.
In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti dell’Organo.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convocherà tempestivamente il Consiglio Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.
ARTICOLO 21 –
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente più due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale in lista unica scelti fra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FEDERITALIA.
Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea su lista a parte .
I Componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o all’Albo dei Dottori Commercialisti.
Al Collegio é demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa della FEDERITALIA; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali della FEDERITALIA. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti nella Sede Nazionale della FEDERITALIA.
L’esito di tale attività è oggetto di comunicazione al Presidente Nazionale.
Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Nazionale della FEDERITALIA che funge da Cancelleria del Collegio.
L’avviso di convocazione viene comunicato ai Componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta, con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.
Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.
Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.
ARTICOLO 22 –
La Commissione Nazionale Giudicante è l’Organo di Giustizia di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi della FEDERITALIA. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FEDERITALIA. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
La Commissione giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell’ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti della FEDERITALIA, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):
a) richiamo;
b) diffida;
c) deplorazione;
d) multa;
e) sospensione dalla qualifica e dall’attività anche in via cautelativa;
f) radiazione.
Le decisioni emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per la Commissione Nazionale di Appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso và presentato alla Commissione Nazionale di Appello, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. La Commissione Nazionale Giudicante deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento salvo interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un termine massimo complessivo di 60 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nella FEDERITALIA, né quello di presidente o responsabile di struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi della FEDERITALIA.
ARTICOLO 23 –
La Commissione Nazionale di Appello è l’Organo di giustizia di secondo grado della FEDERITALIA. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelte anche tra soggetti non tesserati alla FEDERITALIA.
Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio emette, su istanza dell’interessato, l’eventuale provvedimento di riabilitazione che estingue tutti gli effetti della sanzione disciplinare. L’istanza può essere presentata solo trascorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia. Il Collegio deve giudicare entro 10 giorni sulle istanze di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso di merito. Le decisioni del Collegio sono comunicate all’interessato, al Procuratore Nazionale ed alla Presidenza Nazionale. Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono inappellabili. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nella FEDERITALIA, né quello di presidente o responsabile di struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi della FEDERITALIA.
ARTICOLO 24 –
Il Procuratore Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale, deve avere competenza in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla FEDERITALIA. Il Procuratore Nazionale è titolare dell’azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi alle Commissioni Giudicanti di primo e secondo grado. All’esito delle indagini, che non potranno superare i 40 giorni a decorrere dal momento della ricezione di notizia di illecito. Il Procuratore Nazionale dovrà deferire l’accusato alla Commissione Nazionale Giudicante ovvero disporre l’archiviazione del caso. Il Procuratore Nazionale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi della FEDERITALIA. Il Procuratore Nazionale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi nella FEDERITALIA e negli organismi affiliati allo stesso.
Per tutti gli Organi di Giustizia il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
ARTICOLO 25 –
Al fine del migliore sviluppo delle singole aree o di settori anche pluridisciplinari sono costituiti i Settori Tecnici diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina l’attività.
I Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del presidente Nazionale. A tali Settori è anche demandata l’organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali di singola disciplina. Ogni Settore può avere dei responsabili periferici che vengono nominati dai Presidenti delle strutture territoriali della FEDERITALIA competenti per territorio, previo parere vincolante del Responsabile Tecnico Nazionale del Settore e del Presidente Nazionale.
CAPO II –
ARTICOLO 26 –
Sono strutture territoriali della FEDERITALIA:
a) l’Assemblea Provinciale;
b) il Comitato Provinciale;
c) il Presidente Provinciale;
d) l’Assemblea Regionale;
e) il Comitato Regionale;
f) il Presidente Regionale;
g) i Revisori dei Conti periferici;
h) i Coordinatori della FEDERITALIA all’Estero.
ARTICOLO 27 –
L’Assemblea Provinciale é l’assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Provincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata alla FEDERITALIA ha diritto di partecipare all’Assemblea Provinciale ed ha diritto ad un voto.
La partecipazione all’Assemblea Provinciale è esclusa per i soggetti che alla data di inizio della stessa:
a) non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
b) abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli Organi di giustizia.
Per l’Affiliata partecipa all’Assemblea Provinciale, con diritto di voto, il Presidente oppure la persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto interno della Affiliata. Il rappresentante della Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componente dell’organo direttivo della stessa. Le affiliate possono essere portatrici di:
1 delega se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti;
2 deleghe fino a 200 votanti;
3 deleghe fino a 500 votanti;
4 deleghe fino a 1000 votanti.
La delega deve essere conferita per iscritto.
L’Assemblea Provinciale:
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L’Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria:
a) ogni quattro anni per l’elezione delle cariche provinciali; le assemblee provinciali elettive devono svolgersi nel periodo compreso tra i 120 ed i 60 giorni prima della rispettiva Assemblea Nazionale;
b) ogni anno, entro il 28 febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.
L’Assemblea Provinciale è convocata in via straordinaria:
a) quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di quelle della provincia;
b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale;
c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme statutarie.
L’Assemblea Provinciale straordinaria deve essere indetta entro 30 giorni dall’evento e celebrarsi nei successivi 60.
L’Assemblea Provinciale é convocata dal Presidente Provinciale su deliberazione del Comitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare alle Assemblee Provinciali della propria regione senza diritto a voto.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-
L’Assemblea Provinciale é validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
L’Assemblea Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.
ARTICOLO 28 –
L’Assemblea Provinciale é dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Provinciale il quale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per l’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Provinciale elegge il Presidente Provinciale più i Componenti del Comitato Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:
da 4 a 10 Affiliate = 2 Componenti;
da 11 a 30 Affiliate = 4 Componenti;
da 31 a 60 Affiliate = 6 Componenti;
oltre 60 Affiliate = 8 Componenti.
Le candidature a Presidente Provinciale devono essere depositate presso il Comitato Provinciale non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento dell’Assemblea.
Le candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 15 giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all’apertura dell’Assemblea medesima.
L’Assemblea, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.
Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati.
Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il verbale dell’Assemblea Provinciale elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Provinciale.
Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale competente ed alla Presidenza Nazionale.
ARTICOLO 29 –
Per la costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno 4 strutture di base aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate alla FEDERITALIA.
Il Comitato Provinciale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell’Assemblea Provinciale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario .
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo degli organi provinciali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso l’Assemblea deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Provinciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.
Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegrafico.
Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto al Comitato Regionale e/o alla Presidenza Nazionale.
Il Comitato Provinciale:
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Il Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 30 –
Il Presidente Provinciale:
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ARTICOLO 31 –
Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri particolari motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
ARTICOLO 32 –
L’Assemblea Regionale é l’assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Regione dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata alla FEDERITALIA ha diritto di partecipare all’Assemblea Regionale ed ha diritto ad un voto.
L’Assemblea Regionale:
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L’Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria:
a) ogni quattro anni per l’elezione delle cariche regionali e dei Delegati all’Assemblea Nazionale.
b) ogni anno, entro il 28 di febbraio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.
L’Assemblea Regionale è convocata in via straordinaria:
a) quando ne faccia richiesta un numero di Affiliate pari ad almeno la metà di quelle affiliate nella regione;
b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;
c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statutarie.
L’Assemblea straordinaria deve essere indetta entro 30 giorni dall’evento e celebrarsi nei successivi 60.
L’Assemblea Regionale é convocata dal Presidente Regionale su deliberazione del Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.
Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.
Il Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare alle Assemblee Regionali senza diritto a voto.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-
L’Assemblea Regionale é validamente costituita:
a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà delle Affiliate aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
L’Assemblea Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.
ARTICOLO 33 –
L’Assemblea Regionale é dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale il quale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.
L’Assemblea Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:
da 4 a 10 Affiliate = 2 Componenti;
da 11 a 30 Affiliate = 4 Componenti;
da 31 a 60 Affiliate = 6 Componenti;
oltre 60 Affiliate = 8 Componenti.
L’Assemblea Regionale elegge i Delegati all’Assemblea Nazionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:
da 4 a 50 Affiliate = 1 Delegato;
da 51 a 100 Affiliate = 2 Delegati;
da 101 a 200 Affiliate = 3 Delegati;
da 201 a 400 Affiliate = 4 Delegati;
da 401 a 700 Affiliate = 5 Delegati;
oltre le 701 Affiliate = 6 Delegati.
Contestualmente devono essere eletti un pari numero di Delegati supplenti.
Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato Regionale non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento dell’Assemblea.
Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le candidature a Delegati Effettivi e Supplenti devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 15 giorni prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea.
Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all’apertura dell’Assemblea medesima.
L’Assemblea, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.
Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Il verbale dell’Assemblea Regionale elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale, anche per l’accredito dei Delegati all’Assemblea Nazionale.
ARTICOLO 34 –
Per la costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione interessata, arrotondata per eccesso. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato italiano. Per la Val D’Aosta si prescinde dal numero minimo dei Comitati Provinciali.
Il Comitato Regionale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell’Assemblea Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell’Assemblea per il rinnovo degli organi regionali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso l’Assemblea deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.
Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegrafico.
Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto alla Presidenza Nazionale.
Il Comitato Regionale:
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Il Comitato Regionale è convocato almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 35 –
Il Presidente Regionale:
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ARTICOLO 36 –
Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.
ARTICOLO 37 –
I Comitati Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali della FEDERITALIA, godono di autonomia amministrativa rispetto alla FEDERITALIA Nazionale. Essi devono sottoporre annualmente i rendiconti economici consuntivi al vaglio delle rispettive Assemblee e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell’attività svolta, esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza di cui agli artt. 30 e 35 dello Statuto si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti alla FEDERITALIA quale Associazione Nazionale.
In particolare, degli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.
I Revisori dei Conti Regionali e Provinciali hanno compiti e svolgono le loro funzioni in analogia a quelli Nazionali. I medesimi Revisori devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FEDERITALIA.
ARTICOLO 38 –
I Coordinatori della FEDERITALIA all’Estero sono nominati dal Consiglio Nazionale.
Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l’attività della FEDERITALIA nello Stato che rappresentano.
Partecipano senza diritto di voto alle Assemblee Nazionali.
TITOLO III –
ARTICOLO 39 –
Il patrimonio dei Comitati è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà degli stessi; le risorse dei Comitati derivano:
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In caso di scioglimento l’eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al patrimonio della FEDERITALIA Nazionale.
ARTICOLO 40 –
Il patrimonio della FEDERITALIA Nazionale é costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente.
Le risorse della FEDERITALIA derivano:
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Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Durante la vita della FEDERITALIA è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di legge.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le attività istituzionali, previste dallo Statuto.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione FEDERITALIA, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enti con finalità analoghe, secondo le deliberazioni dell’Assemblea con i quorum previsti dalle disposizioni del Codice Civile.
In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ARTICOLO 41 –
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto consuntivo economico e finanziario.
L’anno sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell’anno successivo.
ARTICOLO 42 –
La proposta di scioglimento della FEDERITALIA può essere presentata soltanto ad un’Assemblea Nazionale Straordinaria di primo grado appositamente convocata su richiesta delle strutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la richiesta di tale assemblea, per la validità della medesima e per il quorum necessario a deliberare lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e la decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo, si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile.
TITOLO IV –
ARTICOLO 43 –
Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che:
a) abbiano la cittadinanza di uno Stato;
b) abbiano raggiunto la maggiore età;
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e contro la FEDERITALIA;
f) siano in regola con il tesseramento FEDERITALIA.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità, mentre il venir meno degli stessi successivamente all’elezione comporta la decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove non previsto diversamente.
Se in qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno conseguito il medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se non diversamente previsto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo l’ordine determinato dalla maggiore anzianità nella FEDERITALIA rilevata dalla data di iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l’ordine di anzianità determinato dalla maggiore età anagrafica.
ARTICOLO 44 –
Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione scritta dal loro Presidente almeno 10 giorni prima del loro svolgimento, salvo un termine inferiore giustificato dall’urgenza. In tal caso é obbligatorio l’avviso telegrafico di convocazione.
Di ogni riunione dell’organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Il verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e siglato in ogni suo foglio dal Segretario Nazionale della FEDERITALIA per gli Organi Nazionali e dai rispettivi Segretari per le strutture territoriali.
Tutti i verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati restano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli aventi diritto. Ove non diversamente previsto, quando la convocazione é prescritta a mezzo del servizio postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabili all’organo legittimato all’invio non é causa di invalidità della riunione dell’organo convocato.
Le riunioni degli organi collegiali, salvo diversa espressa statuizione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.
Tutti gli organi e strutture periferiche sono tenute all’osservanza delle delibere degli organi nazionali per quanto di loro competenza.
ARTICOLO 45 –
In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o più eletti negli organi statutari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i non eletti secondo l’ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbiano conseguito almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. Nell’impossibilità di attuare i subentri si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell’organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile. Le dimissioni, contemporanee, di più della metà dei componenti originariamente eletti negli organi collegiali nazionali e periferici della FEDERITALIA, determina l’automatica decadenza dell’Organo.
In tal caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell’Organo stesso dovrà provvedere entro 30 giorni dall’evento, alla convocazione delle Assemblee elettive per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto.
Tali assemblee devono svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
In caso di inadempienza si provvederà a termini di Statuto per gli organi periferici. Per gli organi nazionali provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per quel che concerne l’esercizio dell’ordinaria amministrazione la disciplina da seguire sino alla celebrazione dell’Assemblea Nazionale è la seguente:
a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio ed ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario secondo le modalità statutarie;
b) dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente e del Consiglio che resta in prorogatio per l’ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente vicario sino all’Assemblea Nazionale da convocarsi secondo le norme statutarie;
c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio: decadenza del Consiglio e del Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea;
d) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio: nel caso si verifichino, nell’arco del quadriennio, le suddette vacanze per qualsivoglia motivo, i soli componenti decadono ma non il Presidente il quale dovrà provvedere alla convocazione e celebrazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione dei soli componenti del Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 46 –
Le cariche Statutarie hanno durata quadriennale e coincidono con il ciclo olimpico.
Gli Organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per il disbrigo degli affari correnti fino all’elezione del nuovo Organo.
Si decade dall’incarico di membro degli organi collegiali dell’Ente di cui al presente Statuto per:
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ARTICOLO 47 –
Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni di almeno 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o degli Organi di Giustizia (Commissione Nazionale Giudicante e Commissione Nazionale di Appello) il Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dall’evento un’Assemblea Straordinaria per l’elezione di detti Organi.
Tale assemblea dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.
ARTICOLO 48 –
Sono provvedimenti di clemenza:
a) l’indulto;
b) l’amnistia;
c) la grazia.
L’indulto e l’amnistia possono essere concesse dal Consiglio Nazionale e sono provvedimenti di carattere generale. L’indulto non presuppone una condanna irrevocabile e condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve, l’amnistia invece estingue l’infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l’esecuzione unitamente anche alle sanzioni accessorie. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
La grazia può essere concessa dal Presidente Nazionale, è un provvedimento particolare che va in favore soltanto di un determinato soggetto la cui condanna sia già passata in giudicato. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.
ARTICOLO 49 –
a) Le cariche di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Membro del Consiglio Nazionale, Presidente Regionale, Membro del Comitato Regionale, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Componente degli Organi di Giustizia e Segretario Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica nell’ambito della FEDERITALIA;
b) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegi degli Organi di Giustizia e i Revisori dei Conti Regionali e Provinciali non possono ricoprire nella FEDERITALIA alcun altro incarico, elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico;
c) i membri dei Collegi degli Organi di Giustizia non possono ricoprire la carica di Presidente o responsabile di struttura di base affiliata;
d) la cariche di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale della FEDERITALIA sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell’ambito della stessa FEDERITALIA o degli organismi affiliati. La carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
e) la qualifica di membro del Consiglio Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale o periferica;
f) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale;
g) la qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di insegnante tecnico.
Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata ed automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
La funzione di Componente degli Organi Centrali e Periferici così come la assunzione e gestione di incarichi a qualunque titolo attribuiti per lo svolgimento di attività nella FEDERITALIA, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con la FEDERITALIA.
ARTICOLO 50 –
Tutti i soci della FEDERITALIA si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture per un qualunque fatto che, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia sociale, sia comunque concernente l’attività espletata nella FEDERITALIA. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due componenti scelti uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato con unanime indicazione dai due arbitri o, in caso di disaccordo dalla Commissione Nazionale di Appello, che provvederà anche alla nomina di un arbitro qualora una delle parti sia inadempiente. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in base alle norme statutarie e regolamentari entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle parti per la relativa esecuzione.
Le controversie possono essere devolute al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il C.O.N.I.
Gli affiliati ed i tesserati per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Ente si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle della FEDERITALIA.
Il Consiglio Nazionale per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve essere compiutamente motivato. Il Consiglio deve pronunciarsi entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. Decorso tale termine la deroga si ritiene concessa.
L’inosservanza di quanto sopra previsto comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
TITOLO V –
ARTICOLO 51 –
Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Organico e nel Regolamento di Giustizia.
ARTICOLO 52 –
Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.
ARTICOLO 53 –
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge. Il medesimo è sottoposto all’approvazione, ai fini sportivi, degli organi competenti del C.O.N.I.
TITOLO VI –
ARTICOLO 54 –
Tutte le cariche elettive a livello nazionale e periferico, ivi incluse quelle assunte dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, restano valide fino allo svolgimento della prossima Assemblea Nazionale Elettiva che dovrà tenersi entro il 30 giugno 2013.
ARTICOLO 55 –
Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile: a) a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutaria;
b) a seguito di formale richieste di adeguamento formulate da Organi dello Stato o dal C.O.N.I.
Tali variazioni dovranno essere ratificate dall’Assemblea Nazionale.
Firmato: Angelo Campanella, Luigi Monti